1. Dopo l'articolo 14 della legge 30 marzo 2001, n. 125, come modificato dall'articolo 9 della presente legge, è inserito il seguente:
«Art. 14-bis. (Divieto di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni diciotto). - 1. Nei pubblici esercizi sono vietate la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 18.