Art. 10.

      1. Dopo l'articolo 14 della legge 30 marzo 2001, n. 125, come modificato dall'articolo 9 della presente legge, è inserito il seguente:

      «Art. 14-bis. (Divieto di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni diciotto). - 1. Nei pubblici esercizi sono vietate la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 18.

 

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      2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 689 del codice penale, la violazione della disposizione di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 3.000 euro a 6.000 euro».